Sez. IV

Art. 27

Approvazione del programma (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Approvazione del programma (, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il programma è approvato dalla componente italiana dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese alleato o con l'organizzazione internazionale, in coordinamento con Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-27

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