Art. 7

Clausola di invarianza della spesa

In vigore dal 9 lug 2012
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-03-13;54#art-7

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Clausola di invarianza della spesa (Art. 7 Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.) — Testo vigente | Portale Normativo