Art. 5
Decreto di concessione del prefetto
In vigore dal 9 lug 2012
1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
"Art. 92.
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-03-13;54#art-5