Art. 4

Opposizione

In vigore dal 9 lug 2012
1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: "Art. 91. (Opposizione) 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-03-13;54#art-4

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Opposizione (Art. 4 Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.) — Testo vigente | Portale Normativo