Art. 4
Opposizione
In vigore dal 9 lug 2012
1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
"Art. 91.
(Opposizione)
1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-03-13;54#art-4