Art. 4

Norme di rinvio

In vigore dal 15 mar 2012
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 2, i flussi di cui all' sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 214
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;233#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo