Art. 4
Norme di rinvio
In vigore dal 15 mar 2012
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 2, i flussi di cui all' sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Registro n. 1, foglio n. 214
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;233#art-4