Art. 3
Modalità delle comunicazioni
In vigore dal 15 mar 2012
1. Lo scambio di dati, documenti e informazioni è realizzato attraverso gli strumenti, i sistemi ed i servizi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I flussi di cui all', commi 1 e 2, sono realizzati in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato ai sensi dell', commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e relative specifiche tecniche. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità tecniche per lo scambio dei dati e la cifratura delle informazioni.
3. L'Agenzia stipula apposite convenzioni, previo parere di DigitPA, con le pubbliche amministrazioni e gli enti e soggetti pubblici o privati di cui all', cometa 4, per definire le procedure ed i livelli di accesso.
4. In fase di prima attuazione ed in caso di indisponibilità dei servizi e degli strumenti di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lo scambio di dati, documenti e informazioni è effettuato attraverso il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;233#art-3