Art. 1
Sistema informativo dell'Agenzia
In vigore dal 15 mar 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare l'articolo 113, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra la citata Agenzia e l'Autorità giudiziaria;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, emanato in attuazione dell'-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ora articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Sistema informativo dell'Agenzia
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia e con le banche dati e i sistemi informativi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori dei beni sequestrati e confiscati. Ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo può cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonché con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;233#art-1