Art. 1
Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno
In vigore dal 1 gen 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V (Zona economica esclusiva);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, ed in particolare l', comma 2;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni;
Vista la legge del 23 ottobre 2009, n. 157, che disciplina gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e, in particolare, l';
Visti i rilevanti accordi in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali:
la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto 1975, ratificata con legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo Protocollo di cui alla legge 13 febbraio 2006, n. 87;
la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata in vigore il 12 febbraio 1978 e relativi Protocolli, ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;
l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e ratificato in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980;
la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438;
la Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in particolare la Decisione IX/20 (Marine and coastal biodiversity) relativa all'istituzione di aree marine protette oltre il limite della giurisdizione nazionale, adottata nella 9ª Conferenza delle Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania) dal 19 al 30 maggio 2008;
l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore il 1° giugno 2001, ratificato dall'Italia con legge 10 febbraio 2005, n. 27;
l'Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25 novembre 1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391;
la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata dall'Italia con legge del 23 ottobre 2009, n. 157, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la rilevante normativa dell'Unione europea in materia ambientale, tra cui:
la direttiva «Habitat» 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
la direttiva 2002/59/CE relativa alla «Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale» con relativo decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005, n. 196;
la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;
la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino);
la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento prodotto dalle navi;
Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM216, del 22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre» e il relativo «Piano di Azione dell'Unione Europea fino al 2010 e oltre»;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Segreteria generale Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, prot.
MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre 2009 con la quale è stata trasmessa la lista delle coordinate geografiche fissanti il confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica e le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento delle linee di confine;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo, prot. 304554 del 17 settembre 2010, relativa alla delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali;
Udito il parere interlocutorio espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 25 novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio 2011 con la quale sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti;
Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011, con il quale, previo recepimento di alcune osservazioni, viene espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento;
Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno
1. Ai sensi dell', della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è istituita la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e fino ai limiti determinati ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-27;209#art-1