Art. 4

Controlli e sanzioni

In vigore dal 1 gen 2012
1. Nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell', le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-27;209#art-4

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