Art. 8
Effetti del nuovo trattamento economico
In vigore dal 26 lug 2011
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2008 - 2009.
Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-23;105#art-8