Art. 3

Stipendio tabellare

In vigore dal 26 lug 2011
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: 91.772,02; viceprefetto: 60.743,51; viceprefetto aggiunto: 43.714,09. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: € 94.478,00; viceprefetto: € 62.534,00; viceprefetto aggiunto: € 45.003,00; 3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2008 - 2009. 4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-23;105#art-3

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