Art. 5

Retribuzione di posizione

In vigore dal 26 lug 2011
1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a decorrere dal 1° gennaio 2009: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 13.792,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.226,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) posizione funzionale di cui all', lettera a): € 37.083,00; b) posizione funzionale di cui all', lettera b): € 32.093,00; c) posizione funzionale di cui all', lettera c): € 25.886,00; d) posizione funzionale di cui all', lettera d): € 24.426,00; e) posizione funzionale di cui all', lettera e): € 19.916,00; f) posizione funzionale di cui all', lettera f): € 16.006,00; g) posizione funzionale di cui all', lettera g): € 11.870,00. 3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso. 4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del comma 2 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo. 5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi. 6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall' del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi. 7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell' del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a decorrere dal 1° gennaio 2009: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 40.786,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 35.298,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 26.630,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 21.711,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 17.289,00. 8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del presente articolo. 9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-23;105#art-5

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Retribuzione di posizione (Art. 5 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo