Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 20 gen 2011
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Accademia provvede ad apportare le conseguenti modifiche statutarie.
2. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 2010
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guadasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-28;232#art-4