Art. 2
Il Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 20 gen 2011
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:
a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
c) un revisore effettivo ed uno supplente, eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite, scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali.
2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Ai revisori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-28;232#art-2