Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 20 gen 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, recante «Soppressione della reale Accademia d'Italia»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, recante «Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei»;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 2 agosto 2001, di approvazione dello Statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l', commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Accademia nazionale dei Lincei, secondo i criteri di cui al citato , comma 634, lettere d) e h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 dicembre 2009 e 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Disposizioni generali
1. L'Accademia nazionale dei Lincei, di seguito denominata «Accademia», è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Ente, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-28;232#art-1