Art. 3

Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco

In vigore dal 21 ott 2010
1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-02;164#art-3

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Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco (Art. 3 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO.) — Testo vigente | Portale Normativo