Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
In vigore dal 21 ott 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all' della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 aprile 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.
2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, è riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale è stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorità accademiche.
4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di seguito denominato:
«Ministero».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-02;164#art-1