Art. 3
3 / 4Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco
In vigore dal 21 ott 2010
1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-02;164#art-3