Capo I

Art. 5

Emanazione di restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di volo

In vigore dal 17 nov 2010
1. L'ENAC, anche su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni di natura temporanea all'attività di volo, indicando la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate. 2. Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva pubblicità mediante le modalità e le procedure di cui al Regolamento ENAC "Servizio informazioni aeronautiche", approvato con deliberazione del 24 maggio 2007. 3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, può intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-5

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