Capo I
Art. 4
Sistemi di sicurezza
In vigore dal 17 nov 2010
1. Gli apparecchi VDS sono colorati con tonalità a forte contrasto con il cielo e la terra e sono dotati di cinture di sicurezza per il pilota e per il passeggero. Gli apparecchi VDS di cui all', lettere b) e c), sono dotati di strumento indicatore di quota.
2. Sono dotati di paracadute balistico, gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
3. A bordo degli apparecchi VDS a cabina aperta, è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio ed all'attività.
4. In caso di volo sull'acqua oltre la distanza di planata dalla spiaggia o in caso di decollo o atterraggio da siti per i quali le relative traiettorie rendano possibile, in caso di avarie, il ricorso all'ammaraggio forzato, è obbligatorio avere a bordo un giubbotto salvagente per ciascuno occupante.
5. Il pilota comunica alla base di partenza o ad un terza persona che si incarichi dell'attivazione della procedura, la rotta e la destinazione del volo, nel caso in cui l'apparecchio VDS non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di soccorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-4