Capo II
Art. 10
Voli in formazione, traino e precedenze per il volo libero
In vigore dal 17 nov 2010
1. L'attività VDS in formazione è svolta dai piloti in possesso dell'abilitazione di cui dall', comma 14.
2. Il pilota in possesso dell'abilitazione di cui all', comma 14, può svolgere l'attività di traino aereo di apparecchi da volo libero e di alianti VDS. L'attività di traino è consentita con i soli apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio, dichiarati idonei al traino dal costruttore e autorizzati dall'Aero Club d'Italia con apposita annotazione sul certificato di identificazione, in conformità alle prescrizioni riportate nel manuale di volo.
3. Gli apparecchi per il volo libero che conducono il volo in condizioni di ascendenza termica, con rotta ascendente a spirale, hanno precedenza rispetto agli altri apparecchi per il volo libero.
Il senso di rotazione, destro o sinistro, nella conduzione del volo a spirale all'interno dell'ascendenza termica, è determinato dal primo apparecchio per il volo libero che occupa la medesima ascendenza termica. Gli apparecchi per il volo libero che occupano successivamente la stessa ascendenza termica, a qualsiasi quota devono adeguare il senso di rotazione a quello dell'apparecchio per il volo libero già presente. Il pilota responsabile che conduce il volo a spirale all'interno della termica, deve dare la precedenza all'apparecchio per il volo libero sottostante che procede con un rateo di salita maggiore nella stessa termica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-10