Capo III

Art. 12

Visita medica

In vigore dal 17 nov 2010
1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività VDS sono effettuate apposite visite mediche presso le strutture sanitarie di cui all'. 2. I titolari di licenze aeronautiche per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, in possesso della prescritta certificazione medica, sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all', comma 8.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo