Titolo VIII›Capo I›Sez. I
Art. 716
Iniziativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.
2. In particolare, il militare assume l'iniziativa:
a) in assenza di ordini e nell'impossibilità di chiederne o di riceverne;
b) se non può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione.
3. Quando il militare assume l'iniziativa deve:
a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;
b) informare, appena possibile, i propri superiori.
4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-716