Art. 716 · Iniziativa
Titolo VIIICapo ISez. I

Art. 716

1043 / 1156

Iniziativa

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. 2. In particolare, il militare assume l'iniziativa: a) in assenza di ordini e nell'impossibilità di chiederne o di riceverne; b) se non può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione. 3. Quando il militare assume l'iniziativa deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b) informare, appena possibile, i propri superiori. 4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-716