Titolo VIII›Capo I›Sez. I
Art. 718
Formazione militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.
2. Egli deve:
a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attività culturali e sportive;
b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.
3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-718