Titolo VII›Capo I
Art. 706
Rilevanza degli incarichi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.
3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sè attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-706