Titolo VIICapo I

Art. 706

Rilevanza degli incarichi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti. 2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati. 3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sè attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-706

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