Titolo VII›Capo I
Art. 703
Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi
In vigore dal 9 ott 2010
1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall' del codice devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.
2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene e al grado superiore da conseguire, non può comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-703