Titolo VIICapo I

Art. 702

Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito

In vigore dal 9 ott 2010
1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all', comma 6, del codice, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini. 2. La graduatoria di cui al comma 1 evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato. 3. A parità di punteggio, la precedenza è data al più anziano in ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-702

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