Capo IISez. I

Art. 691

Compilazione dei documenti caratteristici

In vigore dal 9 ott 2010
1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall', sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) cessazione del servizio del giudicando o del compilatore; b) fine del servizio del giudicando o del compilatore; c) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore; d) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato; e) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell', comma 1; f) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; g) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; h) sospensione dall'impiego del giudicando; i) compimento del periodo massimo di un anno non documentato; l) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi; m) promozione al grado di generale di corpo d'armata o corrispondente; n) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate. 2. Nei documenti caratteristici è indicato con precisione il periodo di tempo a cui è riferito il giudizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-691

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