Capo IISez. I

Art. 696

Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni del regolamento si applicano anche in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, salvo quanto di seguito stabilito: a) il rapporto informativo è compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni; b) la conservazione della documentazione caratteristica è disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-696

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