Capo IISez. I

Art. 690

Casi di esclusione della competenza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: a) il superiore dichiarato non idoneo alle funzioni del grado; b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione; c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto a inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero; d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento; e) il militare che rispetto al giudicando è meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, ha minore anzianità assoluta o relativa. 2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche a inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore sono adottate sanzioni disciplinari di stato. 3. Per l'Esercito italiano la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, è un ufficiale in servizio di Stato maggiore. 4. Per i militari alle dipendenze delle autorità indicate nei commi da 1 a 3, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorità di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-690

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