Capo VI

Art. 501

Richiesta e rifornimento dei fondi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli organismi di cui all', comma 1, inoltrano, nei limiti delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla competente direzione di amministrazione le richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo. 2. Per i fondi occorrenti per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente dipendenti, le Direzioni di amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilità, trenta giorni prima dell'inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio. Se nel corso del trimestre è accertata l'insufficienza di un'apertura di credito, può essere inoltrata una richiesta suppletiva, senza superare nel complesso i limiti delle assegnazioni. 3. L'importo delle aperture di credito è versato trimestralmente sulla contabilità speciale a favore della competente direzione di amministrazione. Le aperture di credito contengono la clausola di commutabilità in quietanza di entrata a favore della contabilità speciale. 4. La Direzione di amministrazione provvede alla somministrazione dei fondi agli organismi amministrativamente dipendenti a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale presso la competente tesoreria provinciale, ai sensi dell' del codice. Sono esigibili in contanti o con accreditamento su conto corrente postale o bancario con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli organismi medesimi o loro delegati, gli ordinativi: a) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori, con accreditamento esigibile all'inizio di ogni mese; b) per il pagamento degli emolumenti al personale, con accreditamento esigibile non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. 5. Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con versamento in tutto o in parte in contanti o con accreditamento sui rispettivi conti correnti postali o bancari, se non provvede direttamente la stessa direzione di amministrazione. 6. A richiesta dell'organismo, e nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, la Direzione di amministrazione può direttamente accreditare al sistema bancario e a quello postale i fondi occorrenti: a) al pagamento degli emolumenti al personale, da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'ente poste; b) ai pagamenti a favore di terzi creditori, traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e dandone contemporaneo avviso all'organismo richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-501

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