Sez. III
Art. 497
Spese di natura riservata
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le somme assegnate per sopperire alle spese di natura riservata sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui all' del codice, costituisce la documentazione dei titoli di spesa.
2. Gli organi di cui all' del codice assegnano agli organismi dipendenti le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del servizio, vincolate alle finalità istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilità di chi ha ordinato la spesa ovvero di chi l'ha eseguita in difformità dall'ordine ricevuto.
3. Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorità che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-497