Capo VI

Art. 503

Custodia e verifica dei fondi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la custodia dei fondi, dei titoli e dei valori gli organismi provvisti di autonomia amministrativa sono dotati di: a) cassa di riserva, destinata a conservare i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'organismo per l'amministrazione o per la custodia; b) cassa corrente, destinata alla custodia dei fondi necessari per le operazioni di pagamento. 2. Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa. 3. L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente è commisurato alle necessità delle operazioni giornaliere previste. Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente non può superare il limite di euro 10.000,00; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva. 4. Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto corrente bancario, la responsabilità della gestione dei fondi depositati su detti conti è attribuita agli agenti che hanno la responsabilità della cassa di riserva. La traenza può essere delegata a due di essi con firma congiunta. 5. I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse. 6. I fondi e i valori depositati nelle casse sono oggetto di verifiche periodiche effettuate dagli organi responsabili, con le modalità stabilite dalle istruzioni di cui all', comma 4. Se nel corso delle verifiche risultano delle irregolarità che comportino responsabilità, colui che effettua il riscontro procede ai sensi delle disposizioni del capo III. Le eventuali eccedenze di cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria, se non è possibile individuare le cause e disporre la liquidazione. 7. Se l'organismo non si avvale del servizio trasporto valori fornito dalle banche o dalle ditte specializzate, il capo del servizio amministrativo propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-503

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