Titolo IVCapo I

Art. 263

Personale addetto ai servizi di vigilanza

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all', comma 2, lettere b) e c). 2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di secondo grado; b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell'area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a “B3”, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa; c) possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute; d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina; e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici; f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con la Direzione nazionale degli armamenti, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo; g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato; h) non essere sottoposto a procedimento penale; i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo; l) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni; m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza; n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Il personale dei servizi di vigilanza non può rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo può essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorità di vertice di cui all', comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause: a) perdita di uno o più requisiti per la nomina; b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale; c) trasferimento ad altra sede o incarico; d) accertata negligenza nell'attività ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall'interessato. 4. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell', comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza. 5. Il personale nominato non può prestare, ad alcun titolo, attività di consulenza ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-263

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