Titolo IVCapo I

Art. 261

Organizzazione dei servizi di vigilanza

In vigore dal 24 lug 2024
1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell', comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali. 2. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unità organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'. 3. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice che ne definiscono, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltà del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-261

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