Art. 9 bis
Liceo del made in Italy
In vigore dal 6 mar 2025
1. Il percorso del liceo del made in Italy è indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche volte, all'interno di un quadro culturale ampio, alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy. Lo stesso guida lo studente a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la pluralità degli scenari storico-geografici, artistico-culturali ed economico-produttivi caratterizzanti l'evoluzione e l'affermazione del made in Italy. Inoltre, il percorso guida lo studente alla comprensione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, dei principi e degli strumenti per la gestione d'impresa, nonché delle tecniche e delle strategie di mercato per le imprese del made in Italy.
2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno.
3. Il piano di studi del liceo del made in Italy e gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano stesso sono definiti, rispettivamente, dagli allegati G-bis e A-ter al presente regolamento.
4. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy", istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, assicura il supporto al potenziamento dell'offerta formativa, che si realizza in coerenza con le vocazioni dei diversi settori produttivi e delle realtà territoriali, anche attraverso specifiche intese con le regioni e i soggetti che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con particolare riferimento alle attività laboratoriali e alle interazioni con il mondo delle imprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;89#art-9-bis