Art. 14

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 16 giu 2010
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano 1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;89#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano (Art. 14 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo