Art. 12
Monitoraggio e valutazione di sistema
In vigore dal 16 giu 2010
1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, nonché le indicazioni di cui all', comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.
3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all', comma 10, lettera a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;89#art-12