Art. 5
Assolvimento dell'obbligo di istruzione
In vigore dal 10 ott 2025
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall', comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;122#art-5