Art. 5

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

In vigore dal 10 ott 2025
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall', comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;122#art-5

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Assolvimento dell'obbligo di istruzione (Art. 5 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) — Testo vigente | Portale Normativo