Art. 10

Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

In vigore dal 10 ott 2025
(Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA. 1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;122#art-10

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