Art. 6
Norme finali
In vigore dal 16 lug 2009
1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui all' , comma 6.
3. Ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;89#art-6