Art. 6

Norme finali

In vigore dal 16 lug 2009
1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui all' , comma 6. 3. Ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;89#art-6

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Norme finali (Art. 6 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo