Art. 4
Scuola primaria
In vigore dal 16 lug 2009
1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell' del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:
a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;
b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.
5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.
6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche. Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall' del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali.
La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l'integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.
7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto.
Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.
8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.
9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» si applica l' del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.
11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;89#art-4