Art. 3
Primo ciclo di istruzione
In vigore dal 16 lug 2009
1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;89#art-3