Art. 7
Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti
In vigore dal 3 lug 2009
1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-7