Art. 12

Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

In vigore dal 3 lug 2009
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato. 3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-12

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