Art. 56
Ufficio di controllo interno
In vigore dal 6 mag 2009
1. Al fine dell'espletamento dei controlli interni elencati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è istituito l'Ufficio di controllo interno, alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia ed in posizione di autonomia funzionale.
2. L'Ufficio predispone a cadenza annuale un rapporto di controllo strategico di valutazione, ai sensi dell', comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del 1999 da presentare al direttore dell'Agenzia. Predispone, inoltre, a cadenza semestrale, un rapporto di controllo di gestione e, a cadenza annuale, un rapporto di valutazione dei dirigenti, da presentare al direttore ed al dirigente amministrativo.
3. L'Ufficio, a cui è preposto un dirigente dell'Agenzia nominato dal direttore con proprio provvedimento, è composto di almeno due unità di personale individuate con provvedimento del direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-56