Art. 54
Rilevazioni patrimoniali
In vigore dal 6 mag 2009
1. Le scritture patrimoniali sono redatte in modo da consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. L'inventario dei beni immobili e quello dei beni mobili sono redatti ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-54