Art. 6

Settore standard tecnici

In vigore dal 6 mag 2009
1. Il settore standard tecnici si compone di 6 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività: a) norme e standard tecnici; b) prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; c) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari; d) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; e) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari; f) qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-25;35#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo