Art. 2

Dirigenza

In vigore dal 6 mag 2009
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I dirigenti dell'Agenzia: a) curano l'attuazione dei programmi predisposti dal direttore ai sensi dell', comma 6, dello statuto, nel rispetto degli indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi stabiliti dal direttore stesso; b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e di gestione relativi all'attuazione dei programmi di cui alla lettera a), esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; d) coordinano, dirigono e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-25;35#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dirigenza (Art. 2 Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo