Art. 2
Dirigenza
In vigore dal 6 mag 2009
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I dirigenti dell'Agenzia:
a) curano l'attuazione dei programmi predisposti dal direttore ai sensi dell', comma 6, dello statuto, nel rispetto degli indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi stabiliti dal direttore stesso;
b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e di gestione relativi all'attuazione dei programmi di cui alla lettera a), esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
d) coordinano, dirigono e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-25;35#art-2